La Legge di Bilancio 2026 ha riportato l’iperammortamento al centro delle agevolazioni fiscali dedicate agli investimenti tecnologici. La misura introduce una maggiorazione del costo fiscalmente riconosciuto per determinati beni strumentali nuovi e si applica agli investimenti completati dal 1° gennaio 2026 al 30 settembre 2028.

L’iperammortamento è una misura di carattere generale, non riservata al settore sanitario, applicabile, nel rispetto dei requisiti previsti dalla normativa, ai diversi settori economici. Abbiamo scelto tuttavia di dedicare questo approfondimento alle strutture sanitarie, perché proprio in questo settore sono frequenti investimenti di importo significativo in apparecchiature diagnostiche, sistemi automatizzati, software, infrastrutture digitali e tecnologie basate sull’intelligenza artificiale.

Il settore sanitario presenta infatti alcune particolarità che rendono particolarmente importante verificare, prima dell’acquisto, se il singolo bene possieda effettivamente i requisiti richiesti dalla disciplina.

Non tutte le apparecchiature utilizzate da una struttura sanitaria sono infatti automaticamente agevolabili. L’investimento deve rientrare nelle categorie individuate dalla normativa, rispettare i requisiti tecnici previsti e, per i beni tecnologici, essere correttamente interconnesso ai sistemi aziendali.

A chi si applica l’iperammortamento 2026 nel settore sanitario

L’iperammortamento 2026 è rivolto alle società che esercitano attività d’impresa e che effettuano investimenti agevolabili nell’esercizio della propria attività.

Nel settore sanitario possono quindi essere interessate, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa, diverse tipologie di società, tra cui:

  • società che gestiscono cliniche e strutture sanitarie private;

  • società che gestiscono poliambulatori;

  • società che gestiscono centri diagnostici;

  • società che gestiscono laboratori di analisi;

  • società che gestiscono strutture odontoiatriche organizzate in forma societaria;

  • società che gestiscono servizi sanitari e riabilitativi;

  • altre società che svolgono attività d’impresa e utilizzano beni rientranti negli elenchi agevolabili.

Un punto deve essere chiarito fin dall’inizio: l’iperammortamento non è destinato alle ditte individuali. La forma giuridica del soggetto che sostiene l’investimento assume quindi un ruolo determinante nell’accesso alla misura.

Di conseguenza, non è sufficiente che l’attività svolta sia identica o che il bene acquistato abbia le medesime caratteristiche: una struttura sanitaria gestita da una società e una struttura gestita da una ditta individuale non si trovano nella medesima posizione ai fini dell’iperammortamento.

Prima di analizzare il macchinario, il software o l’altra tecnologia acquistata, occorre quindi verificare chi effettua l’investimento e in quale forma giuridica esercita l’attività.

Perché si parla di nuovo di “iperammortamento”

Il termine richiama una misura già utilizzata negli anni precedenti nell’ambito degli incentivi alla trasformazione tecnologica delle imprese. La disciplina del 2026, però, non costituisce una semplice riproposizione delle vecchie regole. Negli ultimi anni il sostegno agli investimenti tecnologici era stato affidato soprattutto ai crediti d’imposta dei piani Transizione 4.0 e 5.0. Con la Legge di Bilancio 2026 il legislatore ha scelto invece di intervenire nuovamente sul costo fiscalmente ammortizzabile del bene.

Il meccanismo è quindi diverso da quello di un credito d’imposta: l’impresa sostiene il costo dell’investimento e può beneficiare, se ricorrono le condizioni previste, di una maggiore deduzione fiscale attraverso le quote di ammortamento o i canoni di leasing. La misura è disciplinata dall’articolo 1, commi da 427 a 436, della Legge 30 dicembre 2025, n. 199. Il decreto interministeriale del 7 maggio 2026 ne ha definito le modalità di attuazione.

Come funziona l’iperammortamento per le strutture sanitarie

Il meccanismo consiste nella maggiorazione del costo di acquisizione dei beni agevolabili. La maggiorazione incide esclusivamente sulla determinazione delle quote di ammortamento e dei canoni di locazione finanziaria ai fini delle imposte sui redditi.

Le percentuali previste sono articolate in tre fasce:

  • investimenti fino a 2,5 milioni di euro = 180% di maggiorazione

  • investimenti oltre 2,5 e fino a 10 milioni di euro = 100% di maggiorazione

  • investimenti oltre 10 e fino a 20 milioni di euro = 50% di maggiorazione

Le percentuali si applicano alle rispettive quote di investimento. Il limite massimo complessivo degli investimenti agevolabili è quindi pari a 20 milioni di euro per ciascun periodo d’imposta.

Un esempio pratico

Si consideri una struttura sanitaria che effettua un investimento agevolabile di 500.000 euro, interamente ricompreso nel primo scaglione. La maggiorazione del 180% corrisponde a 900.000 euro. Il costo fiscalmente riconosciuto ai fini dell’ammortamento risulta quindi pari a: 500.000 + 900.000 = 1.400.000 euro. I 900.000 euro rappresentano la maggiorazione aggiuntiva rispetto al costo sostenuto. Non si tratta però di un contributo di 900.000 euro né di una somma che l’impresa riceve direttamente. Il vantaggio fiscale si manifesta attraverso una maggiore deduzione nel tempo, secondo le regole dell’ammortamento del bene. Di conseguenza, l’effettivo beneficio dipende anche dalla capacità dell’impresa di produrre reddito imponibile nei periodi in cui vengono utilizzate le maggiori quote di ammortamento.

Quali investimenti possono interessare le strutture sanitarie

Il vero punto da analizzare non è soltanto l’importo dell’investimento, ma la natura del bene acquistato. La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto due nuovi elenchi, gli Allegati IV e V, nei quali sono individuati rispettivamente i beni materiali e immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese. Questo comporta una conseguenza importante per il settore sanitario: un’apparecchiatura può essere costosa, sofisticata e utilizzata quotidianamente in una clinica senza essere per questo automaticamente agevolabile. Occorre verificare la corrispondenza tra le caratteristiche concrete del bene e la categoria prevista dalla normativa.

Apparecchiature diagnostiche e sistemi digitali

Le strutture sanitarie fanno largo uso di apparecchiature che producono, elaborano e trasferiscono quantità significative di dati. Rientrano in questo scenario, a seconda delle caratteristiche del singolo investimento, sistemi destinati alla diagnostica, all’imaging, all’elaborazione automatizzata delle informazioni e alla gestione integrata dei processi. Il nome commerciale del prodotto non è però sufficiente per stabilire l’agevolabilità.

Per ogni apparecchiatura occorre verificare:

  • caratteristiche tecniche;

  • funzionalità effettivamente presenti;

  • modalità di integrazione con gli altri sistemi;

  • capacità di scambio dei dati;

  • requisiti previsti dall’Allegato IV;

  • documentazione tecnica rilasciata dal produttore.

La verifica deve quindi essere effettuata sul bene concreto e sulla sua configurazione, non sulla semplice categoria merceologica.

Automazione dei processi

Un altro ambito riguarda i sistemi che consentono di automatizzare o integrare attività all’interno della struttura. Per un laboratorio, ad esempio, possono assumere rilievo sistemi automatizzati per la gestione dei campioni e dei relativi dati. In una struttura diagnostica possono invece essere coinvolti sistemi che collegano le apparecchiature ai software utilizzati per la gestione delle immagini e delle informazioni.

Anche in questi casi, il requisito centrale rimane l’inquadramento del bene nell’elenco previsto dalla legge e il rispetto delle condizioni tecniche richieste.

Software, dati e intelligenza artificiale

La disciplina del 2026 dedica maggiore attenzione anche ai beni immateriali. L’Allegato V comprende diverse categorie di soluzioni tecnologiche, tra cui sistemi di intelligenza artificiale, software per la gestione e l’elaborazione dei dati, sistemi di interoperabilità e altre tecnologie digitali individuate dalla normativa. Per le strutture sanitarie questo può assumere particolare rilevanza.

Si pensi, ad esempio, a:

  • software per l’elaborazione avanzata di dati e immagini;

  • sistemi di intelligenza artificiale integrati nei processi;

  • piattaforme per l’interoperabilità tra applicativi;

  • soluzioni di cybersecurity;

  • sistemi digitali per la gestione integrata dei processi;

  • strumenti software destinati all’automazione di attività organizzative.

Anche qui è necessario evitare un’interpretazione troppo ampia. Non basta che un software utilizzi l’intelligenza artificiale o che venga acquistato da una struttura sanitaria. Deve rientrare nelle categorie previste dall’Allegato V e rispettare le condizioni stabilite dalla disciplina.

Il requisito dell’interconnessione

L’interconnessione è uno degli elementi centrali dell’iperammortamento. I beni tecnologici devono essere interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Il decreto attuativo richiede che l’avvenuta interconnessione dei beni degli Allegati IV e V sia verificata e documentata. Per una struttura sanitaria questo requisito deve essere valutato sulla base dell’organizzazione concreta.

Una macchina diagnostica, ad esempio, non deve essere considerata interconnessa soltanto perché dispone di una connessione alla rete. Occorre verificare il suo effettivo inserimento nel sistema informativo della struttura e lo scambio di dati con gli altri sistemi coinvolti nel processo. Lo stesso vale per il software. Un applicativo acquistato separatamente e utilizzato come strumento autonomo non può essere considerato automaticamente interconnesso. Bisogna verificare come viene integrato con gli altri sistemi e quale funzione svolge all’interno dell’organizzazione.

Il vincolo sull’origine dei beni

Tra gli aspetti da verificare nella fase di scelta del fornitore c’è anche il requisito relativo all’origine dei beni. Per i beni materiali la disciplina prevede che il bene sia prodotto in uno Stato membro dell’Unione europea oppure in uno Stato aderente allo Spazio economico europeo, secondo i criteri previsti dalla normativa. Il fatto che un’apparecchiatura venga acquistata da un distributore italiano o europeo non è, di per sé, sufficiente a dimostrarne l’origine.

Per una struttura sanitaria questo aspetto può diventare rilevante soprattutto nel caso di apparecchiature tecnologiche prodotte da gruppi internazionali. Prima di effettuare l’ordine è quindi opportuno richiedere al fornitore la documentazione necessaria a verificare il requisito. La verifica preventiva evita di arrivare alla fase di contabilizzazione dell’investimento senza avere elementi sufficienti per dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste.

Iperammortamento e investimenti in energia

L’agevolazione non riguarda esclusivamente la trasformazione digitale. Il decreto attuativo comprende anche determinati investimenti in beni materiali nuovi destinati all’autoproduzione di energia da fonti rinnovabili per l’autoconsumo. Sono previste, tra le altre, spese relative ai gruppi di generazione, ai trasformatori e misuratori funzionali alla produzione, ai sistemi di accumulo e ad altri componenti individuati dalla norma. Questa parte della misura può interessare strutture sanitarie caratterizzate da consumi energetici significativi e da attività che richiedono continuità di funzionamento.

Il dimensionamento degli impianti di produzione di energia elettrica deve però rispettare specifici limiti. Il decreto stabilisce, in particolare, che la producibilità massima attesa non ecceda il 105% del fabbisogno energetico della struttura produttiva determinato secondo i criteri indicati dalla normativa.

Come si presenta la domanda

Il decreto attuativo ha definito una procedura articolata, gestita attraverso la piattaforma informatica del GSE. L’impresa deve innanzitutto trasmettere una comunicazione preventiva per ciascuna struttura produttiva interessata dagli investimenti, indicando i dati dell’impresa e della struttura, la tipologia e l’importo degli investimenti e, per i beni tecnologici, la data prevista di interconnessione.

Dopo l’esito positivo della comunicazione preventiva, l’impresa dispone di 60 giorni per trasmettere la comunicazione di conferma dell’investimento, indicando anche gli estremi relativi alle fatture e il pagamento dell’ultima quota di acconto necessaria a raggiungere il 20% del costo di acquisizione del singolo bene. Per i beni acquisiti tramite leasing sono previste regole specifiche.

Una volta completato l’investimento e realizzata l’interconnessione, deve essere presentata la comunicazione di completamento. Il decreto stabilisce come termine ordinario il 15 novembre 2028, con una proroga di 20 giorni nei casi di richiesta di integrazione documentale da parte del GSE. Sono inoltre previste comunicazioni periodiche relative agli investimenti effettuati e al relativo piano di ammortamento. Si tratta quindi di un procedimento che richiede una gestione ordinata dell’investimento fin dalla fase iniziale.

Il ruolo del commercialista nella valutazione dell’investimento

L’iperammortamento richiede una valutazione congiunta degli aspetti fiscali, contabili e tecnici dell’investimento. Un commercialista specializzato in strutture sanitarie può verificare i requisiti fiscali, quantificare la maggiorazione e gestire gli aspetti contabili dell’agevolazione, mentre la verifica tecnica del bene e dell’interconnessione spetta alle figure abilitate. Per questo è utile analizzare l’investimento prima dell’acquisto, soprattutto nel caso di apparecchiature e tecnologie di valore elevato.

Studio Del Fiume affianca le imprese del settore sanitario nella valutazione fiscale degli investimenti e nella verifica dei requisiti necessari per accedere all’iperammortamento. Contattaci per richiedere una prima consulenza gratuita!